Accesso civico

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Come presentare qualsiasi delle seguenti istanze: utilizzare l’apposito modulo e inviarlo al:

Responsabile della Trasparenza;

Dirigente Scolastico Prof.ssa Rosalba Sorrentino

• in allegato, via mail, all’indirizzo naee105003@istruzione.it  o  naee105003@pec.istruzione.it  (indicando nell’oggetto: “Istanza di accesso civico”), allegando scansione di un documento d’identità valido;

• di persona, presentando alla segreteria/protocollo della scuola via Ugo la Malfa Afragola il modello cartaceo, allegando fotocopia di un documento d’identità valido.

Nei casi di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al:

Titolare del potere sostitutivo:

Dirigente dell’Ambito Territoriale per la Provincia di Napoli Dott ssa Maria Teresa De Lisa

uspna@postacert.istruzione.it 

Tel. 0815576111

ACCESSO CIVICO

ai sensi dell’ art. 5, decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

Chiunque ha il diritto di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente (art. 5, D.Lgs n.33/2013) nei casi in cui il responsabile ne abbia omesso la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, ed è gratuita.

 

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

ai sensi dell’ art.5 c.2, D.Lgs.33/2013 come modificato dal D.lgs.97/2016)

“Chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5-bis”

REGOLAMENTO_ACCESSO_CIVICO_GENERALIZZATO.pdf

 

ACCESSO CIVICO DOCUMENTALE (AGLI ATTI)

 

ai sensi della legge 241 del 7 agosto 1990

L’accesso generalizzato deve essere  tenuto distinto dalla disciplina dell’accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (d’ora in poi “accesso documentale”).  Più precisamente, dal punto di vista soggettivo, ai fini dell’istanza di accesso ex legge 241 il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un «interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso». 

 


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